Temperatura Operante Estiva
Il Calcolo della Temperatura Operante Estiva è funzionale rispetto a due criteri CAM e viene determinato tramite procedura di calcolo dinamico orario.
📊 Ambito di Applicazione
Il calcolo della temperatura operante (invernale ed estiva) risulta funzionale rispetto a due criteri:
- Per il criterio 2.3.2 "Prestazione energetica in fase estiva", la verifica del comportamento estivo dell'edificio può essere attuata tramite il confronto tra temperatura operante estiva e la temperatura di riferimento.
- Per il criterio 2.3.3 "Benessere termico", la verifica del comfort globale attraverso i parametri PMV (Voto Medio Previsto) e PPD (Percentuale Prevista di Insoddisfatti) richiede come dati di ingresso i valori della temperatura media radiante e della temperatura dell'aria (di cui la temperatura operante è la media aritmetica).
Nel caso del criterio 2.3.2, la verifica della temperatura operante estiva valutata con metodo dinamico orario rappresenta la modalità obbligatoria per gli interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento volumetrico dotato di impianto autonomo, ristrutturazione importante di I livello; nel caso di ristrutturazione importante di II livello, ampliamento volumetrico servito dall'estensione di impianti preesistenti, riqualificazione energetica, in luogo della verifica della temperatura operante estiva è possibile adottare una modalità di verifica della singola struttura tra quelle previste dall'Allegato 1, art. 3.3, comma 4, lettere b e c del D.M. 26/06/2015.
Sono esclusi dalla verifica gli edifici classificati nelle categorie E.6 e E.8 in tutte le zone climatiche e tutti gli edifici in zona climatica F.
⚙️ Metodo di Calcolo
Scostamento massimo rispetto alla temperatura di riferimento
Ai fini della verifica del comportamento estivo, il software procede al calcolo dello scostamento massimo in valore assoluto della temperatura operante estiva rispetto alla temperatura di riferimento. La verifica risulterà positiva qualora tale scarto risulti inferiore a 4 °C.
Tale verifica è richiesta nel caso di intervento di nuova costruzione o ristrutturazione importante di I livello. I progetti degli interventi di ristrutturazione importante di secondo livello, riqualificazione energetica e ampliamenti volumetrici non devono peggiorare i requisiti di comfort estivo.
La temperatura operante estiva è determinata attraverso la procedura di calcolo dinamico orario descritto nella UNI EN ISO 52106-1, con riferimento alla stagione estiva (20 giugno – 21 settembre) in tutti gli ambienti principali.
La temperatura di riferimento è calcolata secondo la formula:
θ(ref) = (0,33 × θrm) + 18,8
dove θrm rappresenta la temperatura esterna media mobile giornaliera determinata secondo UNI EN 16798-1.
Il criterio richiede che venga verificato che il numero di ore di occupazione del locale, in cui la differenza in valore assoluto tra la temperatura operante (in assenza di impianto di raffrescamento) e la temperatura di riferimento è inferiore a 4°C, risulti superiore all'85% delle ore di occupazione del locale tra il 20 giugno e il 21 settembre.